Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Abolizione dell'obbligatorietà' dell'azione penale"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, contenuto nell'art. 112 della Costituzione della Repubblica italiana, pur astrattamente condivisibile, determina una serie di inevitabili e gravi conseguenze negative, che portarono l'unico altro paese europeo che lo prevedeva, oltre il nostro, la Germania, ad abolirlo a metà degli anni settanta.
In effetti l'elevatissimo numero di notitiae criminis che giungono quotidianamente alle Procure della Repubblica rende impossibile il perseguimento di ogni reato. Dietro la vigenza di questa norma finisce col celarsi quindi di fatto l'assoluta discrezionalità con cui ogni singolo pm decide quali reati perseguire, col risultato pratico di avere una altrettanto assoluta non uniformità nell'applicazione della legge sul territorio italiano e rilevanti difficoltà di perseguimento dei reati che per ambito territoriale superino la competenza della singola circoscrizione giudiziaria.
La previsione in capo al Ministro Guardasigilli di un potere di indirizzo in materia di politica penale e l'attribuzione ad ogni Procuratore della Repubblica della responsabilita' di far rispettare all'interno del proprio ufficio l'indirizzo fissato, oltre a rimediare alle disfunzioni di cui sopra, avrebbe anche l'effetto di ricondurre al circuito della sovranità popolare - parlamentare la responsabilità politica dell'esercizio di un potere davvero importante per la sicurezza dei cittadini, sottraendola così all'arbitrio del singolo pm, che sarebbe così probabilmente tenuto anche a perseguire reati, come quelli di microcriminalità, altrimenti normalmente trascurati.

ARTICOLI


Art. 1.
L'art. 112 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Ciascun Procuratore della Repubblica stabilisce di anno in anno, per il proprio territorio di competenza, le priorità nell'esercizio dell'azione penale, basandosi sulle priorità stabilite a livello nazionale dal Ministro di Grazia e Giustizia che le illustra, entro il 30 novembre dell'anno precedente, in una relazione annuale al Parlamento.