Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Istituzioni in rete: delega al governo per la messa in rete di atti e attività istituzionali. Norme in materia di trasparenza degli atti comunali e istituzione dell'albo pretorio telematico"



I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,
Il provvedimento affronta un tema basilare della democrazia: la trasparenza delle attività della Pubblica Amministrazione e la possibilità, per ogni cittadino, di accedere ai diversi momenti della vita delle istituzioni. La pubblicità delle attività degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali è infatti elemento costitutivo della democrazia, perché solo attraverso la conoscenza dei processi decisionali i cittadini possono esercitare consapevolmente e concretamente i poteri politici loro attribuiti dalla Costituzione. Allo stesso modo la pubblicazione degli atti, delle decisioni e dei provvedimenti delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche deve consentire un accesso, almeno teoricamente, illimitato alle informazioni necessarie per comprendere, valutare e giudicare la condotta di quanti sono titolari o depositari di un interesse pubblico.
Ma il dettato costituzionale che dispone la pubblicità dei lavori parlamentari e le leggi che prevedono la pubblicità delle sedute e degli atti degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono nei fatti inattuati o affidati prevalentemente alla mediazione e, troppo spesso, alle distorsioni dei mezzi di comunicazione di massa. La pubblicità delle sedute e degli atti prevista dalla Costituzione e dalle leggi dovrebbe infatti offrire al cittadino la possibilità di seguire in ogni momento, senza limitazioni o mediazioni, le riunioni degli organi elettivi e giurisdizionali nonché di ottenere copia di qualsiasi atto o documento della Pubblica Amministrazione.
Nella società dell'informazione il dovere di pubblicità non può essere garantito solo attraverso l'accesso "fisico" di un numero necessariamente limitato di cittadini nelle sedi istituzionali, ma deve comportare la trasmissione audiovisiva delle sedute attraverso i più moderni mezzi di comunicazione di massa.
Questo diritto di accesso diretto e senza mediazioni alle informazioni istituzionali è oggi negato ai cittadini, salvo poche eccezioni, tra cui il servizio più che ventennale assicurato da Radio Radicale.
Le tecnologie informatiche e telematiche, in particolare i servizi distribuiti attraverso la rete Internet, consentono oggi di mettere a disposizione del cittadino un numero potenzialmente infinito di canali informativi per la trasmissione audiovisiva, diretta o differita, delle sedute degli organi dello Stato e degli enti territoriali, oltre che di documenti e immagini.
Queste stesse tecnologie consentono l'archiviazione di una quantità pressoché illimitata di informazioni audiovisive e testuali e la possibilità di accedervi direttamente ed in tempo reale da qualsiasi parte del territorio.
Con le tecnologie telematiche il cittadino utente cessa di essere un semplice soggetto passivo di informazioni determinate da altri nella quantità e modalità, ma può interagire con le istituzioni sia scegliendo le informazioni sia manifestando direttamente le proprie opinioni.
La proposta di legge prevede, all'articolo 1, che tutte le sedute pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni con almeno 5.000 abitanti), nonché le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, siano trasmesse in modalità audiovisiva attraverso la rete telematica.
L'articolo 2 costituisce un'integrazione delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n.241, e prevede la pubblicazione in rete telematica degli atti delle amministrazioni, che, già oggi, sono tenuti a soddisfare la condizione di una completa trasparenza amministrativa.
Si prevede inoltre che le informazioni siano presentate non solo in forma grafica ma anche in modalità testuale, per consentirne la fruizione anche da parte delle persone con ridotte capacità sensoriali.
L'art. 4 prevede l'istituzione, in ogni Comune, dell'albo pretorio telematico. Attualmente, la pubblicità degli atti comunali è garantita quasi esclusivamente dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio e cioè in una bacheca accessibile da ben poche persone.
Non si può non rilevare che in questo modo le decisioni più importanti di un Comune, e cioè delibere, appalti, concorsi, gare, bilanci ed altro, sono di fatto sottratte alla conoscenza da parte della generalità dei cittadini, che difficilmente hanno modo di recarsi presso gli uffici comunali per consultare questi documenti e per acquisirne copia.
Di fatto, il principio della pubblicità degli atti e della trasparenza delle attività comunali è vanificato.
Questa proposta di legge, lungi dal suggerire scenari "futuribili", si limita a mettere a disposizione della politica e delle amministrazioni pubbliche, strumenti a cui, nella vita civile ed economica, un numero sempre maggiore di cittadini dovrà ricorrere per far fronte ai propri impegni: ne trarrebbero valorizzazione, dunque, non solo l'uso di media, che, sino a pochissimi anni fa, sembravano appannaggio di ristrettissime élites "tecnologizzate", ma la stessa immagine delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche.
Si può infine osservare che attraverso questa proposta si vuole anche dare un forte incentivo all'uso della rete e delle tecnologie telematiche da parte di un numero significativo di cittadini italiani e da parte degli organi e delle amministrazioni dello Stato, restringendo così il divario che ci separa dai paesi più industrializzati. La capacità del nostro paese di competere sui mercati internazionali dipenderà in misura via via crescente dalla diffusione e dall'adozione delle procedure informatiche e telematiche nei processi decisionali, formativi e produttivi.

ARTICOLI

CAPO I.

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TRASMISSIONE AUDIOVISIVA PER VIA TELEMATICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI, DEI CONSIGLI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

Art. 1.
1. Le sedute pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, comunali, nonché le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, sono trasmesse in rete telematica, in modalità audiovisiva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro gli stessi termini, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti pubblicano in rete telematica, in forma integrale, i verbali delle riunioni pubbliche dei relativi consigli non oltre il 3° giorno successivo allo svolgimento delle sedute.
3. Entro il termine di cui al primo comma, sono altresì pubblicati in rete tutti gli atti ed i documenti relativi all'attività degli organi di cui ai commi precedenti.
Art. 2.
1. Fermo restando quanto è previsto all'art. 26, primo comma, della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pubblicati in rete telematica, nei limiti previsti dalla suddetta legge e secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, le istruzioni, le circolari, i dati di bilancio analitici e sintetici e, in genere, gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici, ed i concessionari di pubblici servizi.
2. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.
Art. 3.
1. Il Governo, con apposito regolamento, da emanare entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, determina i sistemi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2.
2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.

CAPO II.

NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA DEGLI ATTI COMUNALI.
ISTITUZIONE DELL'ALBO PRETORIO TELEMATICO.

Art. 4.
1. E' istituito in ogni Comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Art. 5.
1. In osservanza al principio di economicità dell'attività amministrativa, già sancito dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione all'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai Comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.
Art. 6.
1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo emana, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, apposito regolamento per disciplinare:

a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli standard informatici, le metodologie ed i criteri procedimentali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;
b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a ricevere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli standard telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinché il servizio stesso possa offrire al cittadino del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;
c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;
d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale, di particolare sensibilità sociale ed economica.
Art. 7.
1. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.

Art. 8.
1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stessa, valutati in 516.457.000 euro.