Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

E' diffusissima nel Paese la convinzione circa l'esigenza di automatizzare, con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche, operazioni che, con l'attuale sistema, sono esposte ad un altissimo rischio di errore e manipolazione.
Ad ogni tornata elettorale, le polemiche ricorrenti e - sovente - fondate sulle irregolarità e contraddizioni riscontrate nei verbali degli uffici di sezione, che trattano dati posti esclusivamente su supporto cartaceo, confermano l'impressione che, con le attuali procedure, non sia possibile garantire un completo ed assoluto controllo sulle operazioni di voto.
D'altra parte, è sempre meno fondato il timore circa la presunta complessità di sistemi di voto elettronico-telematici, timore che, sino ad oggi, ha impedito l'introduzione nel nostro ordinamento delle procedure di voto in uso in molti Paesi democratici. Al contrario, un sistema come quello previsto da questa proposta di legge sarebbe determinante proprio per semplificare e rendere immediatamente comprensibili agli elettori le modalità di voto e per ridurre i margini di errore e di invalidazione: basti pensare al fatto che la semplice sostituzione della scheda cartacea con una scheda-video consentirebbe di guidare gli elettori nei diversi passaggi e di offrire loro la possibilità di una immediata verifica delle operazioni compiute.
Ancora più evidenti sono i vantaggi che conseguirebbero all'introduzione di un sistema di scrutinio completamente elettronico, che affiderebbe ai componenti degli uffici di sezione il compito, loro proprio, di vigilare sulla correttezza delle procedure di voto, senza obbligarli a sostituirsi, nel trattamento e nel conteggio delle informazioni, ad elaboratori più rapidi, precisi ed affidabili.
Se si riflette con attenzione, infatti, si nota come le consultazioni elettorali e referendarie siano ormai le sole occasioni in cui, nella vita civile italiana, centinaia di milioni di dati sono trattati - in prima istanza - esclusivamente a mano ed in pochissime ore; costituiscono dunque, a tutti gli effetti, un'anomalia cui è necessario porre tempestivamente rimedio.
Nella seconda parte della proposta di legge, si disciplinano le procedure di sottoscrizione delle candidature, delle liste elettorali, delle proposte di referendum popolare e delle proposte di legge d'iniziativa popolare, consentendo ai promotori e ai cittadini elettori la possibilità di ricorrere a strumenti telematici ed informatici.
Oggi, il diritto di partecipazione alla vita politica è pregiudicato, in maniera obiettivamente intollerabile, da procedure farraginose e da vincoli burocratici anacronistici, che moltiplicano i costi per i cittadini e per le amministrazioni pubbliche: il sistema di vidimazione dei moduli, di autenticazione delle firme, di certificazione delle sottoscrizioni, di verifica e di controllo della correttezza delle operazioni è oggi affidato unicamente ad un "movimento fisico" di carte e persone, quando sarebbe possibile - come già avviene per complicatissime operazioni economiche e finanziarie, che parimenti necessitano di procedure di controllo certe ed affidabili - ricorrere al semplice "movimento telematico" di informazioni.
Estendendo anche alle sottoscrizioni elettorali e referendarie il principio della validità della firma digitale - già ampiamente prevista nel nostro ordinamento - e dei documenti informatici, sarebbe possibile procedere ad una significativa semplificazione di procedure, la cui complessità pregiudica oggi l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini.

ARTICOLI

Art. 1
1. Le votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e quelle relative ai referendum popolari si svolgono con sistema elettronico, secondo quanto previsto dalla presente legge.
Art. 2
1. Il Governo, con un apposito regolamento da emanare entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente legge, determina il sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni di cui all'articolo 1, in modo:
a) da tutelare la segretezza del voto;
b) da garantire la chiarezza e comprensibilità del sistema di voto, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;
c) da assicurare che tutte le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, senza alcun ricorso a supporti cartacei, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto, o di parte della documentazione elettorale;
d) da garantire la possibilità del voto a distanza per gli elettori che, alla data della consultazione, si trovino al di fuori del territorio nazionale o del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o che siano comunque impossibilitati ad esercitare il diritto di voto nelle forme previste dalle norme vigenti.
2. Con lo stesso atto, il Governo determina, per le consultazioni di cui al primo comma, le modifiche del procedimento elettorale, che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.
3. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.
Art. 3
1. Entro i termini previsti per ciascuna consultazione, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori nella forma di un documento informatico inviato per via telematica, su richiesta degli interessati a mezzo di telegramma o per via telematica. La richiesta deve essere inoltrata entro il settimo giorno antecedente la data del voto.
Art. 4
1. La sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, quella dei referendum popolari nonché quella delle proposte di legge d'iniziativa popolare può avvenire, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, anche mediante l'apposizione della firma digitale.
2. In applicazione dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni, la certificazione elettorale degli atti di cui al precedente comma si svolge, anziché nelle forme previste dalle leggi vigenti, mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici fra gli uffici pubblici interessati.
3. La medesima procedura è inoltre attivata, su richiesta dei promotori, anche per la certificazione delle firme apposte su supporto cartaceo.
4. Le spese per le operazioni di cui al secondo e terzo comma sono a carico degli uffici preposti alla certificazione delle sottoscrizioni.
Art. 5
1. I promotori delle liste, delle candidature o dei referendum popolari possono depositare, per via telematica o su supporto informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al Ministero degli Interni, che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti per le operazioni di cui al primo comma dell'art. 4.
2. Gli uffici competenti, nei termini previsti dalle leggi vigenti, mettono a disposizioni i moduli ai cittadini elettori, in modo da renderne possibile la sottoscrizione tanto su supporto cartaceo quanto a mezzo di firma digitale.
Art. 6
1. Il Governo, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, con apposito regolamento, i criteri e le modalità di applicazione di quanto è disposto agli articoli 4 e 5, facendo in modo che, entro gli stessi termini previsti per le sottoscrizioni su supporto cartaceo:
a) gli uffici della pubblica amministrazione, a cui, sulla base delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al primo comma dell'art. 4, siano tecnicamente attrezzati per consentire la sottoscrizione digitale dei cittadini elettori e per verificarne la validità;
b) gli uffici della pubblica amministrazione a cui, sulla base delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al secondo comma dell'art. 4, siano tecnicamente attrezzati per consegnare ai richiedenti, o, su loro richiesta, direttamente agli uffici pubblici interessati, le certificazioni elettorali nella forma di documento informatico inviato per via telematica.
2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.
Art. 7
1. In applicazione della presente legge, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127, si considera apposta in presenza del dipendente addetto, e dunque autenticata, la firma digitale inserita nel documento informatico di cui al secondo comma dell'art. 5.
Art. 8
1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stessa, valutati in 516.457.000 euro.