Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Legalizzazione della prostituzione"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

quarantatre anni fa entrava in vigore la legge 20 febbraio 1958, n.75, detta legge Merlin. Le conseguenze provocate da mezzo secolo di regime "proibizionista" sulla prostituzione sono sotto gli occhi di tutti: la legge Merlin non solo non ha chiuso le case, ma ha aperto le strade; non solo non ha abolito lo sfruttamento, ma ha consegnato l'affare in regime di monopolio nelle mani delle organizzazioni criminali, che attraverso la violenza, la minaccia o l'inganno reclutano, gestiscono l'attività, recepiscono i profitti delle persone che si prostituiscono, oltre ad impedire l'abbandono della prostituzione alle persone che lo vogliano.
Sebbene la legge Merlin abbia sancito il principio fondamentale di non criminalizzare le persone che si dedicano alla prostituzione, su queste sono ricadute le conseguenze della criminalizzazione di tutte le attività collegate a tale attività: la ricerca dei clienti, la pubblicità, il mutuo aiuto tra le persone che praticano la prostituzione, perfino l'affittare una casa a - o svolgere lavori di servizio per - una persona dedita alla prostituzione.
Dal combinato disposto delle leggi restrittive sull'immigrazione e della proibizione sostanziale della prostituzione é nato e si é sviluppato il racket del traffico delle persone ai fini di sfruttamento sessuale e oggi, la maggioranza delle persone coinvolte nella prostituzione sono straniere illegalmente presenti sul territorio italiano, e per questo ancora più vulnerabili e ricattabili dagli sfruttatori.
Anche nel caso di prostituzione volontaria - situazione che riguarda soprattutto le persone di cittadinanza italiana - sussistono numerose situazioni di discriminazione o emarginazione: le persone che vi si dedicano non hanno infatti diritto a nessun tipo di copertura previdenziale o non hanno garanzie sull'ottenimento del compenso pattuito col cliente.
In alcuni Stati europei, ed in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti "sex workers" (lavoratori sessuali), si é deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e doveri che conseguono, di assicurazione previdenziale e di tassazione compresi. Questa misura ha innanzitutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima é "emersa" e ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attività. L'apparato repressivo si é potuto cosi' concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti.
La proposta di legge di iniziativa popolare che presentiamo si ispira ai principi delle normative più avanzate e delle migliori prassi adottate all'estero, nella convinzione che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli ciecamente, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonche' della società intera.

ARTICOLI

Art.1 - Prestazione di servizi sessuali remunerati

L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge, che abroga la legge 20 febbraio 1958, n. 75, gli articoli da 531 a 536 del codice penale.

Art. 2 - Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati

1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata.

2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.

Art. 3 - Competenze dei Comuni

I Comuni predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Articolo 4- Reati

1. E' punito con una pena di reclusione tra i 2 e i 10 anni chiunque con violenze, minacce, inganni, o abusando della propria autorità, induca una persona a fornire servizi sessuali remunerati, o impedisca alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropri indebitamente in tutto o in parte dei proventi derivanti da tale attività.

2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.

3. La prostituzione minorile é punita conformemente all'articolo 600 bis del Codice Penale introdotto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, sulle norme contro lo sfruttamento dei min