Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Abolizione del sostituto d'imposta"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE


Onorevoli Parlamentari,
la presente proposta di legge intende abolire il meccanismo del sostituto d'imposta, consentendo a tutti i cittadini di ricevere interamente i propri guadagni e di versare solo successivamente le imposte, tutti con le stesse modalità.
Una vera democrazia esige che i cittadini, prima di ogni altra cosa, possano rendersi conto di quanto l'imposizione fiscale incida sulla loro busta paga e sui loro redditi. Oggi in Italia, per la grande massa dei lavoratori dipendenti, ciò è impedito. È il datore di lavoro, infatti, che ogni mese trattiene alla fonte e provvede a versare allo Stato le tasse dovute dal lavoratore. Ciò che il lavoratore riceve in busta paga, quindi, non è lo stipendio cui ha diritto, ma solo ciò che dello stipendio gli rimane dopo aver pagato le tasse, salvo i conguagli definitivi su base annuale. Se egli si rendesse davvero conto di quanto lo Stato gli sottrae in termini di sole imposte dirette, pretenderebbe dallo Stato una buona utilizzazione di quel denaro e chiederebbe conto a chi governa dei disservizi, degli sprechi e del pessimo funzionamento dei pubblici uffici. Vi sono poi, anch'esse non visibili dai cittadini, le imposte indirette (invisibili perché comprese nel prezzo dei prodotti acquistati o diluite nel tempo) e i contributi sociali obbligatori (anch'essi pagati dal datore di lavoro con la ritenuta alla fonte).
Con l'approvazione di questa legge i lavoratori dipendenti riceverebbero dal datore di lavoro l'intera busta paga e verserebbero essi stessi le proprie tasse allo Stato. Essi sarebbero così messi in grado di verificare tangibilmente l'esatto importo del proprio stipendio ed essere edotti almeno del peso dell'imposizione diretta, per poter così più consapevolmente far valere i propri diritti di cittadini e contribuenti e pretendere dallo Stato un corretto rendiconto del proprio operato ed una maggiore trasparenza nella gestione del denaro riscosso. Si tratterebbe, insomma, di una riforma di grande importanza sul piano economico, ma soprattutto su quello della libertà e della responsabilità nei rapporti tra cittadino e Stato.

ARTICOLI

Art. 1

1. L'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'articolo 25 comma 1 sono abrogate le parole "I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore del condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuale nell'esercizio di imprese".

3. All'articolo 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e successive modificazioni, sono abrogate le parole "Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché".