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Proposta di legge di iniziativa popolare regionale (Bozza) 16-05-2002

Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione del Consiglio regionale, nonché dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto

(Nota: Tale P.D.L. pubblicata sul sito WWW.RADICALIFRIULANI.IT, è stata redatta su indicazione di Radicali Italiani del FVG e del Comitato per una Radicale Riforma Presidenzialista dal dott. Emilio Colombo, ricercatore e costituzionalista, estensore del testo del Referendum Segni).

TITOLO I

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1

Norme generali

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio della Regione è ripartito in collegi uninominali, in numero pari ai tre quarti dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, la Regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono distribuiti tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

Art. 2

Dei collegi elettorali

1. Il territorio della Regione è ripartito con legge in collegi uninominali ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento disponibile e sulla base dei principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi di legge;

d) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della Regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali costituiti nella Regione.

2. Il Consiglio regionale approva la legge di cui al comma precedente sulla base delle indicazioni formulate da una Commissione composta da cinque membri, nominata dalla Giunta regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio regionale, tra docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali è determinato, ai sensi dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio regionale. Sono comunque attribuiti nella circoscrizione elettorale regionale i seggi corrispondenti alla differenza tra il numero dei componenti del Consiglio regionale e il numero dei collegi uninominali istituiti ai sensi del comma 1.

Art. 3

Della presentazione delle candidature

1. I partiti o gruppi politici che intendono presentare candidati nei collegi uninominali depositano presso la cancelleria della Corte d'Appello di Trieste il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere i candidati medesimi.

2. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in sede di circoscrizione regionale.

3. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati ai sensi del comma 1 si intenda contraddistinguerlo. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 250 e da non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

7. Nessuno può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura di collegio uninominale.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

9. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati e alle candidature individuali deve essere presentata alla cancelleria della Corte d'Appello di Trieste dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 4

Della votazione

1. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato e il contrassegno che lo contraddistingue. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato deve essere uguale.

2. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 5

Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto nel collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del consigliere regionale eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della Corte di Appello di Trieste, sede dell'ufficio elettorale regionale. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 6

Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale

1. Per l'assegnazione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 6.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, esclusi i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 6. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 6, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai consiglieri regionali da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'art. 6.

Art. 7

Dei seggi vacanti

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, si procede ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 6.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Regione, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

4. Il consigliere regionale eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza ordinaria o l'anticipato scioglimento del Consiglio regionale.

5. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale attribuito nella circoscrizione regionale, è proclamato eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

TITOLO II

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 8

Del procedimento elettorale

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto da tutti gli elettori della Regione, contestualmente al consiglio regionale e per lo stesso periodo.

2. La dichiarazione di candidatura alla presidenza, sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione, deve essere presentata all'ufficio elettorale regionale, nelle forme e nei tempi di cui all'art. 3 della presente legge.

3. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

4. L'ufficio elettorale regionale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione dei voti ottenuti da ciascun candidato alla presidenza.

5. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le norme di cui all'art. 3, in quanto applicabili.

TITOLO III

DELLA FORMA DI GOVERNO

Art. 9

Delle incompatibilità tra le funzioni di consigliere regionale e quelle di membro della Giunta regionale

1. Il mandato di membro del Consiglio regionale è incompatibile con le funzioni di Presidente della Regione e di membro della Giunta regionale.

2. Ulteriori incompatibilità saranno stabilite con legge regionale.

Art. 10

Delle funzioni di controllo del Consiglio regionale

1. Sono attribuite al Consiglio regionale le funzioni di controllo nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, spetta al Consiglio regionale provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal proprio regolamento interno:

a) alla verifica dello stato di attuazione delle leggi e dei regolamenti regionali e degli atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale;

b) allo svolgimento di indagini conoscitive o inchieste consiliari, con il potere, ove necessario, di audizione di funzionari regionali e di acquisizione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione regionale;

c) alla formulazione di pareri, anche vincolanti, e di indirizzi su nomine, designazioni e altri atti qualificanti l'indirizzo politico-amministrativo di competenza del Presidente, della Giunta regionale o di singoli assessori, nei casi stabiliti dalla legge regionale;

d) all'approvazione degli accordi di programma e di altri atti di rilievo, individuati con apposite leggi regionali, sottoscritti dal Presidente della Regione con Province e Comuni nell'ambito dei rapporti di sussidiarietà fra la Regione ed il sistema regionale delle autonomie locali;

e) alla ratifica delle intese con altre Regioni della Repubblica italiana e all'approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali di altri Stati;

f) alla formulazione di atti di indirizzo in ordine alla negoziazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera f).

3. Il Presidente della Regione e i membri della Giunta regionale sono tenuti a rispondere agli atti di sindacato ispettivo dei singoli consiglieri, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale; essi hanno il diritto di intervenire nei lavori degli organi consiliari.

Art. 11

Della composizione della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori regionali, non superiore a dieci, stabilito con legge regionale.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nom

ina e revoca i singoli assessori; i decreti relativi sono comunicati al Consiglio regionale.

3. Il Vicepresidente della Regione, nominato dal Presidente con proprio decreto tra gli assessori, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. Ai membri della Giunta regionale si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Art. 12

Dei casi di cessazione dall'ufficio di Presidente, Vicepresidente e Assessore regionale

1. In caso di dimissioni del Presidente della Regione, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione dello stesso dalla carica indipendenti dalla sua volontà, la carica di Presidente è assunta dal Vicepresidente, fino alla elezione del nuovo presidente.

2. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica, oltre che per volontarie dimissioni:

a) alla data del passaggio dei poteri al nuovo Presidente eletto;

b) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;

c) negli altri casi previsti dallo Statuto.

3. Gli assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di decadenza dell'intera Giunta regionale di cui al comma 4:

a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;

b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto, o in seguito a revoca della fiducia da parte di quest'ultimo.

TITOLO IV

DEL REFERENDUM

CAPO I

Referendum popolare per l'abrogazione di leggi regionali

Art. 13

Dei titolari dell'iniziativa

1. La legge regionale è sottoposta a referendum abrogativo quando ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.

Art. 14

Dei limiti di ammissibilità

1. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali, ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;

c) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni.

3. Le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale, o che siano meramente riproduttive di tali norme, possono essere sottoposte a referendum abrogativo soltanto nel caso in cui dall'approvazione del quesito risulti una coerente normativa di risulta.

Art. 15

Della proposta di referendum di iniziativa degli elettori

1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a cinquecento e iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o a oggetti strettamente affini.

3. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

4. Nella proposta devono essere indicati i nomi dei promotori designati a esercitare le funzioni e a compiere gli adempimenti di cui alla presente legge.

Art. 16

Della verifica dell'ammissibilità della proposta

1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, verificando che il quesito non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum ai sensi dell'articolo 14, e che esso sia conforme a quanto prescritto all'articolo 15.

3. Qualora la proposta di referendum si riferisca a leggi o disposizioni di legge che solo in parte ricadono nei limiti di cui all'articolo 14, la pronuncia sull'ammissibilità si riferisce alle sole parti inammissibili.

4. Quando la formulazione del quesito sia ritenuta non conforme ai criteri di cui all'articolo 15, l'Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta. Il giudizio definitivo di ammissibilità avrà ad oggetto la proposta così riformulata.

5. L'Ufficio di Presidenza, prima di deliberare ai sensi dei commi precedenti, tiene un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

6. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, ovvero qualora l'Ufficio non abbia provveduto nei termini di cui al comma 2, la questione è rimessa ad apposito collegio di cinque membri, di cui due nominati dal comitato promotore, due dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e uno di comune accordo tra il comitato promotore e l'ufficio di presidenza, scelti tra professori ordinari in materie giuridiche.

7. Le decisioni in merito all'ammissibilità del referendum sono trasmesse immediatamente al Presidente della Regione per essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

Art. 17

Della richiesta di referendum da parte degli elettori

1. Successivamente alla dichiarazione di ammissibilità della proposta di referendum, i promotori possono procedere alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum, con le modalità di cui alla legge 25 maggio 1970, n, 352.

Art. 18

Dell'esito del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, e se i voti favorevoli sono pari ad almeno un quarto degli aventi diritto.

2. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentito il Consiglio regionale, può ritardare con lo stesso decreto, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 19

Dell'ipotesi di sopravvenuta abrogazione della legge o delle disposizioni sottoposte a referendum

1. Qualora prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o di singole disposizioni di legge oggetto del referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente all'emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, nei modi e con le procedure di cui all'art. 16 l'ufficio di presidenza, e quindi il collegio di cui al comma 6, verificano se la consultazione popolare debba ugualmente avere luogo e su quali disposizioni, qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

CAPO II

Dell'iniziativa legislativa popolare e del referendum propositivo

Art. 20

Della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare

1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.

2. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale verifica le firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.

3. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 48.

4. La proposta di legge di iniziativa popolare non decade alla fine della legislatura.

Art. 21

Del referendum propositivo

1. Con le modalità di cui all'art. 15 della presente legge e con i limiti di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto, quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione possono presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. L'accertamento dell'ammissibilità del quesito avviene, secondo le procedure di cui all'articolo 16, da parte dell'Ufficio di presidenza e, quindi, del collegio previsto dal comma 6 dello stesso articolo.

3. Si applicano gli articoli 17 e 19.

4. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, e se i voti favorevoli sono pari ad almeno un quarto degli aventi diritto.

5. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora la proposta sottoposta a referendum sia stata approvata dagli elettori, il Presidente promulga contestualmente anche le relative disposizioni legislative.