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Atti consiliari

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

C O N S I G L I O
R E G I O N A L E

LEGGE REGIONALE (n. 137)

approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto
nella seduta pomeridiana dell'11 marzo 2002

Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione del Consiglio regionale, nonché dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

TITOLO II DISCIPLINA DELLA FORMA DI GOVERNO

Art. 2 (Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale)

1. Sono attribuite al Consiglio regionale le funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, spetta in particolare al Consiglio regionale provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal proprio regolamento interno:
a) all'esame e all'approvazione del documento contenente le linee programmatiche dell'azione di governo;
b) alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche di cui alla lettera a), nonché delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale stesso;
c) allo svolgimento di indagini conoscitive o inchieste consiliari, con il potere, ove necessario, di audizione di funzionari regionali e di acquisizione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione regionale; d) all'emanazione di atti di indirizzo per l'azione di governo, attraverso mozioni approvate dall'assemblea, ovvero, nel caso di indirizzi settoriali, attraverso risoluzioni adottate dalle competenti commissioni consiliari;
e) alla formulazione di pareri, anche vincolanti, e di indirizzi su nomine, designazioni e altri atti qualificanti l'indirizzo politico-amministrativo di competenza del Presidente, della Giunta regionale o di singoli assessori, nei casi stabiliti dalla legge regionale;
f) all'esame e all'approvazione di mozioni motivate di censura nei confronti di singoli membri della Giunta regionale;
g) all'approvazione degli accordi di programma e di altri atti di rilievo, individuati con apposite leggi regionali, sottoscritti dal Presidente della Regione con Province e Comuni nell'ambito dei rapporti di sussidiarietà fra la Regione ed il sistema regionale delle autonomie locali;
h) alla ratifica delle intese con altre Regioni della Repubblica italiana e all'approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali di altri Stati.
3. Il Presidente della Regione e i membri della Giunta regionale sono tenuti a rispondere agli atti di sindacato ispettivo dei singoli consiglieri, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale; essi hanno il diritto di intervenire nei lavori degli organi consiliari.

Art. 3 (Elezione del Presidente della Regione e della Giunta regionale)

1. Il capolista della lista regionale, in qualità di Presidente indicato nell'ambito del gruppo di liste o della coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, predispone il programma di governo successivamente alla sua individuazione nelle forme di cui agli articoli 33, comma 3, e 34, comma 2.

2. Il programma di governo, depositato presso il Consiglio regionale entro la data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, così come fissata nel decreto di convocazione dei comizi, contiene gli indirizzi di governo per la legislatura, nonché i nominativi proposti degli assessori componenti la Giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5.

3. Il Consiglio regionale è convocato, entro i dieci giorni successivi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, per procedere all'elezione del Presidente della Regione, alla contestuale approvazione del programma di governo, nonché della lista degli assessori, con votazione a scrutinio palese per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

4. In caso di mancata elezione ai sensi del comma 3, si procede all'elezione del Presidente della Regione e degli assessori regionali con le modalità di cui all'articolo 4.

5. In caso di dimissioni del Presidente della Regione, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione dello stesso dalla carica indipendenti dalla sua volontà, il Consiglio regionale elegge nelle forme di cui all'articolo 4 il Presidente e la Giunta regionale. In caso di mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, si procede allo scioglimento del Consiglio regionale e le funzioni di ordinaria amministrazione restano affidate agli organi regionali eletti dal Consiglio regionale stesso.

Art. 4 (Elezione e sostituzione degli organi di governo)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 3, l'elezione del Presidente della Regione ha luogo tra i membri del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. A tal fine il Consiglio regionale è convocato entro dieci giorni dall'elezione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, ovvero dalla data in cui si sia verificata una causa di cessazione del Presidente in carica, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1.

2. L'elezione del Presidente della Regione ha luogo per appello nominale e a votazione palese sulla base di candidature presentate da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 3, gli assessori regionali sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno, salvo quanto previsto dall'articolo 5 sugli assessori esterni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, su proposta del Presidente della Regione.

4. L'elezione degli assessori regionali ha luogo per appello nominale con unica votazione palese. Se la proposta non è approvata, il Presidente della Regione deve formulare una nuova proposta entro i successivi dieci giorni.

5. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede all'attribuzione degli incarichi ai singoli assessori e alla designazione del Vicepresidente della Regione; il provvedimento è comunicato al Consiglio regionale, unitamente alla presentazione al Consiglio del documento contenente le linee politico-programmatiche dell'azione di governo.

Art. 5 (Composizione della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da un numero di assessori regionali, non superiore a dieci, stabilito con legge regionale; uno degli assessori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente della Regione e ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. Gli assessori regionali, nel limite di un quarto dei componenti la Giunta, arrotondato all'unità superiore, possono essere eletti, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, fra cittadini, in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere regionale, non appartenenti al Consiglio regionale; a essi si applicano le cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Art. 6 (Mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia)

1. Il Presidente della Regione può essere revocato dalla carica con l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di una mozione motivata di sfiducia costruttiva, approvata a scrutinio palese per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. La mozione deve essere accompagnata dalla designazione dei nuovi candidati alla carica di Presidente e di assessore nello stesso numero dei componenti la Giunta regionale che viene revocata. La mozione deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. La mozione di sfiducia costruttiva è posta in discussione non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e la sua approvazione comporta l'elezione dei candidati in essa designati.

4. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo che il Presidente della Regione ponga la questione di fiducia sull'approvazione dei progetti di legge, di singoli articoli ovvero emendamenti. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le procedure per la proposizione e la votazione della questione di fiducia.

Art. 7 (Cause di cessazione dalla carica di Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica:

a) nel caso di cui all'articolo 6;

b) alla data delle elezioni del nuovo Consiglio regionale;

c) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;

d) per dimissioni, dopo che il Consiglio regionale ne ha preso atto;

e) per sostituzione da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto.

2. La cessazione dalla carica del Presidente della Regione comporta la cessazione dell'intera Giunta regionale.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), il Presidente della Regione e la Giunta regionale restano in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta e le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente della Regione.

Art. 8 (Cause di cessazione di singoli assessori)

1. Gli assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di decadenza dell'intera Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2:

a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;

b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto;

c) per approvazione di una mozione motivata di sfiducia presentata dal Presidente della Regione al Consiglio regionale, unitamente alla designazione del nuovo candidato alla carica di assessore; la mozione è posta in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e si intende approvata qualora consegua, tramite scrutinio palese per appello nominale, il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Alla sostituzione dell'assessore cessato dalla carica si provvede con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 9 (Funzioni del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione:

a) rappresenta la Regione;

b) attribuisce gli incarichi ai singoli assessori e designa il Vicepresidente della Regione;

c) convoca e presiede la Giunta regionale, fissando l'ordine del giorno delle riunioni;

d) dirige e coordina l'attività della Giunta regionale;

e) assicura l'unità di indirizzo politico della Giunta regionale emanando apposite direttive anche per prevenire o dirimere conflitti tra i singoli assessori;

f) sovraintende agli uffici e servizi regionali;

g) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti;

h) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto;

i) presiede alle funzioni amministrative delegate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto;

l) indice le elezioni del Consiglio regionale e convoca la prima riunione del nuovo Consiglio, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto;

m) può chiedere la convocazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto;

n) pone la questione di fiducia;

o) presenta al Consiglio regionale i disegni di legge deliberati dalla Giunta regionale;

p) esercita le altre funzioni attribuite dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 10 (Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

a) delibera i regolamenti regionali;

b) predispone il bilancio e il conto consuntivo della Regione;

c) esprime al Governo i pareri di cui all'articolo 47 dello Statuto;

d) delibera la presentazione dei disegni di legge;

e) determina l'indirizzo politico-amministrativo generale anche mediante l'emanazione di direttive generali per l'attività amministrativa di gestione, in particolare con la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei programmi e degli indirizzi dell'azione amministrativa;

f) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;

g) emana gli atti di indirizzo applicativo e interpretativo degli atti normativi;

h) delibera gli atti di pianificazione e programmazione, gli atti di organizzazione degli uffici regionali, la nomina dei dirigenti e le altre nomine di spettanza regionale, sempre che tali atti non siano riservati dalla Costituzione, dallo Statuto o dalle leggi ad altri organi;

i) delibera la promozione dei giudizi di legittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione;

l) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti e di annullamento degli atti dirigenziali per motivi di illegittimità;

m) adotta gli atti amministrativi e di gestione di competenza della Regione non espressamente attribuiti ad altri organi.

Art. 11 (Regolamenti e interpretazione normativa)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e parere vincolante delle commissioni consiliari competenti, sono emanati:

a) i regolamenti di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali;

b) i regolamenti di esecuzione dei regolamenti comunitari;

c) i regolamenti delegati dallo Stato nelle materie di legislazione esclusiva ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanati i regolamenti per la disciplina di materie regionali. Tali regolamenti sono autorizzati con legge regionale, la quale determina le norme generali regolatrici della materia e la necessità dell'eventuale acquisizione del parere preventivo, vincolante o consultivo, delle commissioni consiliari competenti, nonché dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge regionale vigenti, espressamente indicate dai regolamenti, con effetto dall'entrata in vigore dei medesimi.

3. I pareri delle commissioni consiliari previsti ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intendono favorevoli alla proposta della Giunta regionale.

4. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 devono recare nel titolo la denominazione di "regolamento", nonché rispettivamente il riferimento alla legge regionale o al regolamento comunitario di cui sono esecuzione, ovvero il riferimento alla legge regionale di autorizzazione o all'atto statale di delega.

5. Il rinvio a leggi e regolamenti effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo di tutte le modificazioni ed integrazioni, comprese quelle intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma di rinvio.

Art. 12 (Assemblea delle autonomie locali)

1. E' istituita l'Assemblea delle autonomie locali quale organo unitario di rappresentanza del sistema delle autonomie locali, nonché di consultazione, concertazione e collaborazione tra Regione e autonomie locali. Con legge regionale sono disciplinati le modalità di costituzione, la composizione e il funzionamento dell'Assemblea.

2. L'Assemblea delle autonomie locali viene consultata dagli organi regionali, nei casi e con le modalità di cui ai commi 3 e 4. Con legge regionale possono essere attribuite all'Assemblea delle autonomie locali ulteriori funzioni.

3. La Giunta regionale, prima di approvare i disegni di legge finanziaria e di approvazione del bilancio regionale, ovvero prima di deliberare in materia di ordinamento degli enti locali e di conferimento di funzioni agli stessi, procede all'audizione dell'Assemblea delle autonomie locali.

4. Il Consiglio regionale, tramite le commissioni consiliari competenti e con le modalità previste dal proprio regolamento interno, qualora abbia all'esame provvedimenti legislativi di cui al comma 3, procede all'audizione dell'Assemblea delle autonomie locali al fine di acquisire il parere dell'Assemblea medesima.

5. In sede di prima applicazione, si osserva in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.

TITOLO III ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 13 (Norme generali)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le disposizioni contenute nel capo III.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata mediante riparto proporzionale, secondo le modalità di cui al capo III.

3. Al gruppo di liste o alla coalizione di gruppi di liste individuato ai sensi dell'articolo 33, è assegnato un premio di maggioranza nei modi indicati dal medesimo articolo.

4. Ai sensi della presente legge, con l'espressione "gruppo di liste" si fa riferimento alle liste che nelle diverse circoscrizioni sono contraddistinte dal medesimo contrassegno, e con l'espressione "coalizione" si fa riferimento ai gruppi di liste tra loro collegati.

Art. 14 (Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio della regione è suddiviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il Comune di Erto e Casso è aggregato alla circoscrizione di Pordenone e il Comune di Forgaria nel Friuli è aggregato alla circoscrizione di Udine.

2. Il complesso delle cinque circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 costituisce il collegio unico regionale.

3. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione provvede al riparto dei seggi fra le singole circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio regionale, complessivamente in ragione di un seggio ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 15 (Condizioni di parità tra i sessi)

1. In attuazione dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Con la legge di bilancio regionale sono individuate annualmente modalità di sostegno finanziario per i soggetti che perseguono le finalità di cui al comma 1.

3. Per la medesima finalità è altresì assicurata la composizione della Giunta regionale con la presenza di entrambi i sessi.

Art. 16 (Programmi di comunicazione politica)

1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio regionale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere regionale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.

2. L'inosservanza della predetta norma comporta l'obbligo, per il soggetto politico, di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Nel caso in cui il riequilibrio non sia possibile, l'inosservanza della predetta norma comporta, a carico del soggetto politico, la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La sanzione è irrogata dal Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nell'ambito della sua attività di vigilanza.

Art. 17 (Messaggi autogestiti)

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali devono evidenziare la presenza di donne candidate alla carica di consigliere regionale nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

2. In caso di inosservanza della predetta norma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2.

Art. 18 (Contributi a favore dei gruppi consiliari)

1. Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale da parte delle donne elette a tale carica, è corrisposto ai gruppi consiliari, nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale in materia di funzionamento dei gruppi medesimi, un contributo aggiuntivo per ciascuna consigliera iscritta al gruppo.

2. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di cui al comma 1 e a decorrere dalla IX legislatura, il contributo è fissato in 1.500 euro mensili.

CAPO II Ineleggibilità e incompatibilità

Art. 19 (Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vice direttori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) il Commissario del Governo nella regione;

c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;

d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della regione o sia in esso compresa;

e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;

f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;

g) i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori e compresi quelli onorari, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

i) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti, consorzi, agenzie o aziende da essa dipendenti;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;

n) gli amministratori di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

Art. 20 (Rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 19, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g) e h), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Art. 21 (Incompatibilità)

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) i ministri e i viceministri anche non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i presidenti e gli assessori di Province, gli assessori di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) coloro che ricoprono cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione dei Presidenti delle Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, di singoli ministri, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione, della Giunta regionale, di singoli assessori, di organi dell'amministrazione regionale, o di organi di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione;

c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni, enti, società o imprese:

1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione, di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione;

2) che risultano vincolati con la Regione o gli enti citati al numero 1) per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

3) ai quali la Regione o gli enti citati al numero 1) contribuiscono in via continuativa, direttamente o indirettamente;

d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;

e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società per azioni che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, a eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, tranne il caso in cui gli stessi non operino fuori del territorio della regione;

f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti;

g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;

h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda da essa dipendenti o vigilati, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;

i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia da essa dipendenti, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;

l) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda da essa dipendente;

m) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 19.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e l), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

Art. 22 (Rinvio normativo)

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, restano ferme le previgenti norme statali e regionali che disciplinano lo stato giuridico di cariche diverse da quelle di consigliere regionale e che prevedono cause di ineleggibilità o di incompatibilità riferite alla predetta carica.

Art. 23 (Esclusione di cause di incompatibilità)

1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38. Sono parimenti escluse le nomine compiute dalla Regione, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 24 (Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, ad amministratori regionali in ragione del mandato elettivo.

Art. 25 (Contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e contenzioso)

1. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il procedimento di contestazione e di accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali in tale materia, previste dalla legge 3 febbraio 1964, n. 3; le predette disposizioni si applicano per le cause di ineleggibilità e incompatibilità relative ai membri della Giunta regionale, anche se non appartenenti al Consiglio regionale; in relazione alle modifiche apportate all'articolo 15 dello Statuto dalla legge costituzionale 2/2001, la disposizione di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 3/1964, si applica anche ai membri del Parlamento europeo.

CAPO III Procedimento elettorale

Art. 26 (Deposito del contrassegno e della lista regionale dei candidati)

1. I partiti o gruppi politici che intendono presentare nelle circoscrizioni elettorali liste di candidati depositano presso la cancelleria della Corte d'appello di Trieste il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni, la lista regionale di candidati alla carica di consigliere regionale, nonché il documento di programma per la legislatura. All'atto del deposito del contrassegno sono indicati la denominazione del partito o del gruppo politico.

2. Ogni lista regionale di candidati alla carica di consigliere regionale comprende un numero di tre candidati, i quali possono essere presenti anche nelle liste circoscrizionali, e indica cognome, nome, luogo e data di nascita degli stessi. Con la lista regionale sono presentati, per ciascun candidato, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita o documento equipollente;

b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni; la dichiarazione deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa statale quale causa di incandidabilità, nonché l'indicazione del partito o del gruppo politico di riferimento, ai fini dell'eventuale surroga così come disciplinata dall'articolo 39.

3. I partiti o gruppi politici che depositano la medesima lista regionale hanno l'obbligo di costituire una coalizione, mediante reciproche dichiarazioni di collegamento. In tal caso ciascun partito o gruppo politico allega al contrassegno il medesimo documento di programma per la legislatura, nonché l'apposita dichiarazione di collegamento, sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario nazionale. La dichiarazione di collegamento contiene l'indicazione dei partiti o gruppi politici con i quali si effettua il collegamento e la dichiarazione di accettazione di ciascuno di essi.

4. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, decide in ordine all'ammissione delle liste regionali. A tal fine verifica che le liste regionali abbiano i requisiti previsti ed effettua il controllo dei documenti prodotti unitamente alle stesse. I soggetti che hanno effettuato il deposito possono prendere cognizione, entro lo stesso giorno, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale; l'Ufficio si riunisce nuovamente il giorno successivo per udire eventualmente i depositanti, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.

5. La mancata ammissione di una lista regionale comporta l'esclusione del contrassegno presentato dal partito o gruppo politico che ha depositato la lista regionale di candidati non ammessa.

6. L'Ufficio centrale regionale, scaduto il termine per l'eventuale sostituzione dei contrassegni ricusati, procede, alla presenza dei soggetti di cui al comma 4, appositamente convocati, ad assegnare mediante sorteggio un numero progressivo a ciascuna lista regionale ammessa, al fine di determinare l'ordine secondo il quale le liste compariranno sul manifesto delle candidature e sulla scheda di votazione. Qualora la lista regionale sia stata depositata da un unico partito o gruppo politico, il rispettivo contrassegno segue l'ordine progressivo già assegnato alla lista regionale. Qualora, ai sensi del comma 3, partiti o gruppi politici diversi abbiano depositato la medesima lista regionale, ai rispettivi contrassegni è assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio effettuato all'interno della coalizione. Successivamente tutti i contrassegni vengono rinumerati partendo da quello riferito alla lista regionale che ha riportato il numero d'ordine uno.

Art. 27 (Liste circoscrizionali - Presentazione)

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Per le circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

3. Per i partiti o i gruppi politici costituiti nel Consiglio regionale in gruppi consiliari almeno dodici mesi prima della data di svolgimento delle elezioni regionali, o che nell'ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali, ovvero da rappresentanti appositamente incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni. Analoga procedura si applica nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto il simbolo di un partito o gruppo politico con i requisiti previsti dal presente comma.

4. La procedura prevista dal comma 3 si applica anche ai partiti o gruppi politici presenti alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica come gruppo parlamentare con propria denominazione, con esclusione dei gruppi misti.

5. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.

6. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

7. La candidatura è accettata con dichiarazione autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.

8. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa statale quale causa di incandidabilità.

Art. 28 (Adempimenti relativi alla stampa delle schede di votazione e al manifesto delle candidature)

1. La Direzione regionale per le autonomie locali provvede, per ciascuna circoscrizione, alla stampa delle schede per la votazione e del manifesto delle candidature. Tale manifesto reca le liste dei candidati circoscrizionali con i relativi contrassegni, nonché le liste regionali dei candidati riferite a ogni singola lista circoscrizionale, appositamente evidenziando le coalizioni.

2. I contrassegni sono riprodotti nel manifesto e nelle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste ai sensi dell'articolo 26.

3. Il manifesto di cui al comma 1 è trasmesso ai Sindaci dei Comuni della circoscrizione elettorale interessata, per la pubblicazione all'albo pretorio e nei luoghi consueti, non oltre il sesto giorno antecedente quello della votazione. Tre copie del manifesto stesso sono consegnate ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

4. Le schede sono fornite dalla Direzione regionale per le autonomie locali, non oltre il secondo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 29 (Scheda di votazione)

1. La scheda, conforme ai modelli descritti nelle tabelle "A" e "B", reca, entro appositi rettangoli, i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale, affiancati da una riga riservata all'espressione di un voto di preferenza. Ciascun contrassegno è preceduto dall'indicazione dei nominativi dei candidati della relativa lista regionale. I singoli rettangoli delle liste costituenti una coalizione sono contenuti in altro più ampio rettangolo.

2. Le liste regionali e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti sulla scheda di votazione secondo l'ordine del sorteggio effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 26.

3. La scheda da utilizzare nel secondo turno elettorale previsto dal comma 4 dell'articolo 33, conforme ai modelli descritti nelle tabelle "C" e "D", reca, entro appositi rettangoli, nello stesso ordine risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno, l'indicazione dei nominativi dei candidati della lista regionale, sotto i quali sono riprodotti i contrassegni dei rispettivi gruppi di liste.

Art. 30 (Modalità della votazione)

1. L'elettore esprime il voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può inoltre esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

2. Qualora l'elettore tracci un segno di voto sui nominativi dei candidati di una lista regionale, il voto è attribuito alla rispettiva lista circoscrizionale.

3. Qualora l'elettore tracci un segno di voto sul contrassegno di una lista circoscrizionale, e in aggiunta voti anche per una lista regionale che precede il contrassegno di una lista circoscrizionale diversa da quella votata, ma con la medesima collegata, si considera valido il voto espresso sul contrassegno della lista circoscrizionale.

4. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma abbia espresso una preferenza a fianco di un contrassegno, si intende votata la lista circoscrizionale alla quale appartiene il contrassegno, purché il candidato sia compreso nella lista circoscrizionale, anche nel caso in cui sia stata contemporaneamente votata la lista regionale che precede il contrassegno di una lista circoscrizionale diversa, ma collegata.

5. Nel secondo turno di votazione previsto dall'articolo 33, comma 4, ciascun elettore vota tracciando un segno all'interno di uno dei rettangoli che contengono l'indicazione dei nominativi dei candidati della lista regionale.

Art. 31 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale preliminari all'assegnazione dei seggi)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici di sezione, l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

a) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale, concernente tali operazioni, è trasmesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione; ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio, viene allegato alla copia del verbale da trasmettere all'Ufficio centrale regionale;

b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi della lettera a), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette all'Ufficio centrale regionale copia del verbale concernente le operazioni di propria competenza, recante la cifra elettorale conseguita nella circoscrizione da ciascuna lista circoscrizionale, i candidati in essa ricompresi, la cifra individuale degli stessi e la relativa graduatoria.

Art. 32 (Soglia di sbarramento - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici centrali circoscrizionali, l'Ufficio centrale regionale compie le operazioni previste dal presente articolo, nonché quelle relative all'attribuzione dei seggi come disciplinate dagli articoli successivi. L'Ufficio individua in primo luogo i gruppi di liste che, avendo conseguito nell'intero territorio regionale una cifra elettorale complessiva inferiore al quattro per cento dei voti validi, non sono ammessi all'assegnazione dei seggi. A tal fine l'Ufficio:

a) determina il totale dei voti validi, sommando le cifre elettorali conseguite in tutte le circoscrizioni da tutte le liste circoscrizionali;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali ottenute dalle liste stesse nelle singole circoscrizioni;

c) successivamente, calcola la percentuale elettorale di ciascun gruppo di liste, dividendo la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo per il totale dei voti validi, di cui alla lettera a), e moltiplicando il risultato per cento.

2. I candidati dei gruppi di liste circoscrizionali che hanno ottenuto una percentuale di voti inferiore al quattro per cento dei voti validamente espressi non accedono in ogni caso al riparto dei seggi, né qualora si applichino le norme sul premio di maggioranza di cui all'articolo 33, né qualora si applichino le norme di cui agli articoli 34 e 35.

Art. 33 (Premio di maggioranza - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale regionale verifica se un gruppo di liste o una coalizione abbia ottenuto una percentuale di voti validi pari o superiore al trentacinque per cento, e sino al quarantacinque per cento, del totale dei voti validi conseguiti da tutti i gruppi di liste che hanno superato la soglia prevista dall'articolo 32. A tal fine, nel caso di coalizione, l'Ufficio determina la relativa cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi che compongono la coalizione.

2. Ove la percentuale di cui al comma 1 non sia raggiunta da alcun gruppo di liste o coalizione, si procede al riparto proporzionale dei seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale secondo le norme di cui all'articolo 35. In tale caso i candidati delle liste regionali non accedono al riparto dei seggi, se non presenti nelle liste circoscrizionali.

3. Ove sia raggiunta la percentuale di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale individua il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo di liste o dalla coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, nonché il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo di liste o dalla coalizione che ha conseguito la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore.

4. Nel caso di parità di voti tra più gruppi di liste o coalizioni che hanno raggiunto il maggior numero di voti validi, si procede, la seconda domenica successiva al primo turno, all'effettuazione di un secondo turno di votazione al solo fine dell'attribuzione del premio di maggioranza.

5. L'Ufficio centrale regionale riserva al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, ovvero vincitore in sede di ballottaggio, il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, arrotondato per difetto; prima di procedere al successivo riparto tra le liste circoscrizionali detrae, da tale numero di seggi, il numero di tre seggi corrispondente al numero dei candidati della relativa lista regionale.

6. I candidati delle altre liste regionali non accedono al riparto dei seggi, a eccezione del candidato capolista della lista regionale minoritaria così come individuato ai sensi del comma 3.

7. L'Ufficio centrale regionale procede successivamente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 34, al riparto dei seggi tra le liste effettuando le seguenti operazioni:

a) attribuisce al gruppo di liste risultato maggioritario un numero di seggi pari al cinquantacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio regionale, arrotondati per difetto, detraendo da tale numero i seggi della relativa lista regionale;

b) ripartisce, nel caso in cui sia risultata maggioritaria una coalizione costituita ai sensi dell'articolo 26, un numero di seggi pari al cinquantacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio regionale, arrotondati per difetto, detraendo da tale numero i seggi della relativa lista regionale; a tal fine divide le cifre elettorali regionali di ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno nell'ambito della coalizione per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

c) procede, successivamente alle operazioni di cui alle lettere a) ovvero b), alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste, sulla base delle cifre elettorali circoscrizionali con utilizzo dell'indicatore elettorale circoscrizionale, quale risultante dalla divisione del totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più tre, e operando la rideterminazione delle cifre elettorali circoscrizionali mediante la moltiplicazione delle cifre stesse per cento e la divisione del prodotto per l'indicatore elettorale circoscrizionale; divide quindi le cifre elettorali circoscrizionali, rideterminate come sopra, successivamente per 1, 2, 3, 4 Š sino a concorrenza del numero di seggi da distribuire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da distribuire, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascuna lista circoscrizionale ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti alla stessa appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

d) ripartisce i rimanenti seggi assegnati al Consiglio regionale tra i restanti gruppi di liste o coalizioni, trascurando i gruppi di liste non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 32; a tal fine divide le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste o coalizione per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste o ciascuna coalizione ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio; dal numero complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale detrae il seggio con il quoziente utile minore, per il candidato capolista della relativa lista regionale; nell'ambito di ciascuna coalizione, ripartisce il numero di seggi, alla stessa spettanti, tra i gruppi di liste che compongono la coalizione, effettuando le operazioni di cui alla lettera b);

e) procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste utilizzando il metodo indicato nella lettera c).

8. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 1, la percentuale di voti validi ottenuta da un gruppo di liste o da una coalizione sia superiore al quarantacinque per cento, e sino al sessanta per cento, l'Ufficio centrale regionale compie le operazioni di cui al presente articolo sostituendo alla percentuale del cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale quella del sessanta per cento.

Art. 34 (Attribuzione dei seggi in caso di superamento della soglia massima per l'attribuzione del premio di maggioranza)

1. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui all'articolo 33, comma 1, la percentuale di voti validi ottenuta da un gruppo di liste o da una coalizione sia superiore al sessanta per cento, l'Ufficio centrale regionale procede, con sistema proporzionale, secondo le modalità di cui al comma 3, al riparto dei seggi tra i gruppi di liste e le coalizioni, trascurando i gruppi di liste non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 32.

2. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale individua il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo di liste o dalla coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, nonché il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo di liste o dalla coalizione che ha conseguito la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore.

3. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei seggi effettuando le seguenti operazioni:

a) divide le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste o coalizione per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste o ciascuna coalizione ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

b) detrae, dal numero complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste o alla coalizione risultata maggioritaria, tre seggi corrispondenti al numero dei candidati della relativa lista regionale; i seggi da detrarre sono individuati tra quelli attribuiti, ai sensi della lettera a), con il quoziente utile minore; dal numero complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto il secondo miglior risultato, detrae il seggio con il quoziente utile minore ai sensi della lettera a), per il candidato capolista della relativa lista regionale individuato ai sensi del comma 2;

c) nell'ambito di ciascuna coalizione, ripartisce il numero di seggi alla stessa spettanti, come determinato ai sensi della lettera a), tra i gruppi di liste che compongono la coalizione, effettuando le operazioni di cui all'articolo 33, comma 7, lettera b);

d) procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste, utilizzando il metodo di cui all'articolo 33, comma 7, lettera c).

Art. 35 (Assegnazione dei seggi con sistema proporzionale)

1. Nel caso in cui la verifica prevista dall'articolo 33, comma 1, dia esito negativo, l'Ufficio centrale regionale procede, con sistema proporzionale, al riparto dei seggi tra i gruppi di liste che hanno superato la soglia prevista dall'articolo 32 singolarmente considerati, effettuando le seguenti operazioni:

a) divide le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

b) successivamente, distribuisce i seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste, sulla base delle cifre elettorali circoscrizionali con utilizzo dell'indicatore elettorale circoscrizionale, quale risultante dalla divisione del totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più tre, e operando la rideterminazione delle cifre elettorali circoscrizionali mediante la moltiplicazione delle cifre stesse per cento e la divisione del prodotto per l'indicatore elettorale circoscrizionale; divide quindi le cifre elettorali circoscrizionali, rideterminate come sopra, per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale ai seggi da distribuire, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascuna lista circoscrizionale ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti alla stessa appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio.

Art. 36 (Proclamazione degli eletti)

1. Compiute le operazioni di assegnazione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascuna circoscrizione elettorale, nei limiti dei posti ai quali le liste circoscrizionali hanno diritto e seguendo la graduatoria di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

2. Il candidato che risulti eletto consigliere regionale in più di una circoscrizione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

3. Dopo le proclamazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati compresi nella lista regionale sulla base dei risultati delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 33 ovvero dell'articolo 34.

4. Nel caso in cui un candidato da proclamare eletto ai sensi del comma 3 risulti eletto anche in una circoscrizione elettorale ai sensi del comma 1, lo stesso è proclamato in qualità di candidato della lista regionale. Nella circoscrizione è proclamato eletto il candidato individuato secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1.

5. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai consiglieri risultati eletti l'attestato dell'avvenuta proclamazione.

CAPO IV Convalida degli eletti e surrogazioni

Art. 37 (Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualche causa di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare l'elezione, provvedendo alla sostituzione.

4. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

5. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 38 (Dimissioni dei consiglieri)

1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri componenti.

Art. 39 (Surrogazioni)

1. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, di un consigliere proclamato eletto, il seggio è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri, tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d).

2. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un consigliere già candidato nella lista regionale, il seggio è attribuito a una lista circoscrizionale del gruppo di liste con il medesimo contrassegno cui il candidato ha fatto espresso riferimento ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera c). A tal fine si utilizza il quoziente immediatamente inferiore all'ultimo in precedenza considerato secondo il metodo di cui all'articolo 33, comma 7, lettera c).

3. Qualora il consigliere da surrogare e già candidato nella lista regionale avesse fatto riferimento a un gruppo di liste non ammesso ai sensi dell'articolo 32, si utilizza per la sostituzione il quoziente immediatamente inferiore all'ultimo risultato utile nel riparto dei seggi tra i gruppi di liste della medesima coalizione, ai sensi dell'articolo 33, comma 7, lettera b); successivamente, si utilizza il quoziente immediatamente inferiore all'ultimo considerato ai fini della distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni, ai sensi dell'articolo 33, comma 7, lettera c).

CAPO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 (Disciplina del voto dei cittadini residenti all'estero)

1. In attuazione dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, come inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, la legge regionale rende effettivo il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, che dichiarino di non potersi recare nel Comune di ultima residenza per l'espressione del voto in occasione del rinnovo del Consiglio regionale ovvero dello svolgimento dei referendum disciplinati dal titolo IV della presente legge.

2. I cittadini elettori di cui al comma 1 esercitano il voto per corrispondenza secondo le modalità e nell'osservanza delle forme prescritte dalla legge regionale da adottare successivamente all'entrata in vigore del regolamento del Governo previsto dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Il voto per corrispondenza è espresso direttamente per il tramite del Comune di ultima residenza ovvero per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari previa intesa del Presidente della Regione con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 2. Le relative spese sono integralmente assunte a carico del bilancio regionale.

4. Il voto per corrispondenza è trasmesso dal Sindaco del Comune di ultima residenza all'Ufficio centrale circoscrizionale, cui il Comune stesso appartiene per territorio, ai fini del computo del voto espresso alle liste circoscrizionali di riferimento, nonché alla collegata lista regionale, in sede di operazioni preliminari all'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 31.

Art. 41 (Disciplina transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale ordinaria recante la disciplina del procedimento elettorale, continuano a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibili con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché le altre norme statali applicabili al procedimento elettorale per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 42 (Informatizzazione delle operazioni elettorali)

1. Gli adempimenti collegati al procedimento elettorale possono essere automatizzati mediante l'impiego integrato di strumenti informatici e telematici.

Art. 43 (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 18 fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM ABROGATIVO, CONSULTIVO E PROPOSITIVO, NONCHÈ IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I Referendum popolare per l'abrogazione di leggi regionali

Art. 44 (Soggetti titolari dell'iniziativa)

1. La legge regionale è sottoposta a referendum abrogativo quando ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.

Art. 45 (Limiti di ammissibilità)

1. Possono essere sottoposti a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;

c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;

d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;

e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

Art. 46 (Proposta di referendum di iniziativa degli elettori)

1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 48.

2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a cinquecento.

3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a cinquanta.

4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di legge che, per espressa previsione normativa, si applicano solo a una parte del territorio regionale, almeno il cinquanta per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.

5. La proposta di referendum deve indicare il quesito da sottoporre agli elettori, completando la formula "volete che sia abrogato..." con l'indicazione della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione e dell'oggetto del quesito formulato in termini chiari e sintetici. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli, i commi e il testo delle parti di comma di cui si propone l'abrogazione.

6. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o a oggetti strettamente affini.

7. Nella proposta devono essere indicate le generalità dei promotori designati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori.

9. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

Art. 47 (Verifica dell'ammissibilità della proposta)

1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai seguenti criteri:

a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum ai sensi dell'articolo 45;

b) verifica che il quesito sia formulato con l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 46.

3. Qualora la proposta di referendum si riferisca a leggi o disposizioni di legge che solo in parte ricadono nei limiti di cui all'articolo 45, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle parti inammissibili.

4. Quando la formulazione del quesito sia ritenuta non conforme ai criteri di cui all'articolo 46, l'Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti.

5. L'Ufficio di Presidenza, prima di deliberare ai sensi dei commi precedenti, tiene un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

6. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, ovvero qualora l'Ufficio non abbia provveduto nei termini di cui al comma 2, la questione è rimessa al Consiglio regionale; l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva.

7. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.

8. Il Consiglio regionale delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'Ufficio di Presidenza, subito dopo la chiusura del dibattito, formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'assemblea.

9. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, ovvero del Consiglio regionale, sono trasmesse immediatamente al Presidente della Regione per essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

Art. 48 (Richiesta di referendum da parte degli elettori)

1. Successivamente alla dichiarazione di ammissibilità della proposta di referendum, i promotori possono procedere alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum, con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata nella proposta di cui all'articolo 46.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione con cui è stata dichiarata l'ammissibilità del referendum, i fogli previsti dal comma 2 devono essere presentati a cura dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 46, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.

5. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul foglio di cui al comma 2. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

6. La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

7. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

Art. 49 (Presentazione della richiesta di referendum degli elettori)

1. La richiesta di referendum, corredata della prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 46, comma 7. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione.

2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 50 (Controllo della regolarità della richiesta di referendum degli elettori)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti e alle procedure prescritti nel presente capo, assumendo la deliberazione conclusiva all'unanimità; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.

3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. Qualora non si raggiunga l'unanimità o decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'Ufficio di Presidenza abbia deliberato sulla richiesta di referendum, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva; la deliberazione consiliare è trasmessa al Presidente della Regione, per la pubblicazione, nel termine di cui al comma 1.

5. Qualora la documentazione di cui all'articolo 48 risulti irregolare, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

Art. 51 (Richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali)

1. La richiesta di referendum da parte di due Consigli provinciali della regione, approvata da ciascun Consiglio a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, deve essere formulata ai sensi dell'articolo 46, commi 5, 6 e 7.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle amministrazioni provinciali all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta la deliberazione della seconda amministrazione provinciale richiedente.

4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

6. La verifica dell'ammissibilità della richiesta di referendum è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.

Art. 52 (Risultato del referendum)

1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 53 (Riproponibilità del referendum)

1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non può essere ripresentata se non sono decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

Art. 54 (Sopravvenuta abrogazione della legge o delle disposizioni sottoposte a referendum)

1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente all'emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Regione, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente avere luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

CAPO II Referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

Art. 55 (Referendum per l'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni o denominazioni)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio regionale o degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, nelle forme con le quali essa è ammessa, nonché di ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 4, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

4. Al referendum partecipano:

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

6. Con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso di cui alla lettera a) del comma 4, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.

7. Con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso di cui alla lettera b) del comma 4, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 6, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

8. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 3 da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 56 (Referendum per l'istituzione, la soppressione di Province e per la modificazione delle loro circoscrizioni)

1. La modifica delle circoscrizioni provinciali, anche in conseguenza dell'istituzione di Città metropolitane, l'istituzione di nuove Province e la loro soppressione è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, qualora i Comuni esercitino l'iniziativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa. Le deliberazioni comunali di approvazione dell'iniziativa devono essere assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 4, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

4. Al referendum per l'istituzione di nuove Province partecipano sia gli elettori dei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia che si intende istituire, sia gli elettori dei Comuni delle rimanenti parti di territorio provinciale da cui si propone il distacco. Al referendum per la modifica delle circoscrizioni provinciali partecipano sia gli elettori dei Comuni della provincia da cui si propone il distacco, sia gli elettori dei Comuni della provincia cui si chiede l'aggregazione.

5. Con la deliberazione di cui al comma 3, il Consiglio regionale può limitare l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum, sulla base di una specifica valutazione degli elementi di fatto secondo i criteri di cui all'articolo 55, commi 6 e 7.

6. L'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle parti di territorio provinciale destinate a passare a una Provincia diversa deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

7. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 3 da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 57 (Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, il Presidente della Regione è tenuto a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è negativo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III Referendum consultivo facoltativo

Art. 58 (Iniziativa)

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 59 (Risultato del referendum)

1. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO IV Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo

Art. 60 (Modalità di presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare)

1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Spetta alla Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.

3. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 48.

4. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 48.

5. La proposta di legge di iniziativa popolare non decade alla fine della legislatura.

Art. 61 (Referendum propositivo)

1. I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo I possono, con le modalità e i limiti previsti nel predetto capo, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. Decorsi due anni dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.

5. La proposta di legge di iniziativa popolare non decade alla fine della legislatura; in tal caso i termini di cui al comma 2 decorrono di nuovo dalla data della riunione del nuovo Consiglio.

CAPO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 62 (Rinvio normativo)

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina del procedimento per lo svolgimento dei referendum regionali, continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 63 (Abrogazioni)

1. I commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono abrogati.

TABELLA A (riferita all'articolo 29, comma 1) Elezione del consiglio regionale

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i rettangoli all'interno dei quali sono riprodotti i nominativi dei candidati delle liste regionali, i contrassegni delle liste circoscrizionali, nonché, alla destra di ciascun contrassegno, la riga per l'espressione del voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista circoscrizionale votata. I contrassegni di lista da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni delle liste circoscrizionali tra loro collegate sono contenuti all'interno di un ulteriore rettangolo.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. Nel caso in cui vengano aggiunte eventuali parti successive, la scheda è piegata verticalmente in modo che le prime due parti ricadano sulla terza e sulla quarta e poi il tutto sulle due parti successive; dopodiché è piegata verticalmente a metà. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B (riferita all'articolo 29, comma 1) Elezione del consiglio regionale

TABELLA C (riferita all'articolo 29, comma 3) Turno di Ballottaggio

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima parte, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati della lista regionale e dei contrassegni dei gruppi di liste circoscrizionali che partecipano al ballottaggio. I contrassegni, riportati sotto i nomi dei candidati della lista regionale, vengono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga da 4 a 6, e così via. La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.