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Consiglio Regionale
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Legislatura VIII

BD/B/PL/P

n. 389

 

Verbale della seduta

del 13 novembre 2002

 

Presidenza del Presidente Martini

 

indi

 

del Vicepresidente Bortuzzo

(Presidenza del Presidente Martini)

 

La seduta inizia alle ore 10.00.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 389a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 387 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Il PRESIDENTE, quindi, comunica che, a causa di un grave incidente stradale avvenuto su un tratto di autostrada del Friuli Venezia Giulia, alcuni Consiglieri non sono ancora riusciti a raggiungere Trieste e, pertanto, decide di sospendere la seduta per un'ora.

 

La seduta viene così sospesa alle ore 10.02.

La seduta riprende alle ore 11.16.

 

Dichiarata riaperta la seduta, il PRESIDENTE comunica che l'orario di chiusura della seduta odierna, precedentemente stabilito per le ore 14.30, è stato anticipato alle ore 14.15.

Si passa, quindi, all'esame del punto n. 1 dell'ordine del giorno, che prevede:

Seguito della discussione sulla proposta di legge:

"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo" (270)

(d'iniziativa dei consiglieri Londero, Cruder)

e sui progetti di legge abbinati:

"Norme regionali per la costituzione della Provincia dell'Alto Friuli" (156)

(d'iniziativa dei consiglieri Petris, Travanut, Alzetta, Budin, Degrassi, Gherghetta, Mattassi, Tesini, Sonego Zvech)

"Costituzione della provincia della Carnia - Canal del Ferro - Val Canale" (168)

(d'iniziativa del consigliere Cruder)

"Riassetto delle Province e procedure ordinarie per la modificazione delle Circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province" (243)

(d'iniziativa dei consiglieri Moretton, Brussa, Degano)

"Istituzione della Provincia dell'Alto Friuli" (247)

d'iniziativa del consigliere Londero)

(Relatore di maggioranza ZOPPOLATO)

(Relatori di minoranza PEGOLO-PUIATTI-TRAVANUT).

Il PRESIDENTE ricorda che la precedente seduta si era conclusa con l'approvazione dell'articolo 8.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, vengono approvati all'unanimità.

 

è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 12 bis:

PUIATTI, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 0.1.5)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

<<Art. 12 bis

(Richiesta di referendum da parte di Consigli comunali)

1. La richiesta di referendum da parte di Consigli comunali della regione, approvata da ciascun Consiglio a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, deve essere formulata ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6, e 7, e deve essere approvata da un numero di Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo dei Comuni della regione.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Sindaci all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. La presentazione delle richieste necessarie deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.>>.

 

Il PRESIDENTE dichiara decaduto tale emendamento in seguito ad una votazione effettuata nella precedente seduta.

 

è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 12 ter:

PUIATTI, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 0.1.6)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

<<Art. 12 ter

(Effettuazione del referendum)

1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo, ai fini delle determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.

2. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall'Ufficio di Presidenza e pervenute al Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.

4. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori, e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.>>.

 

Il consigliere PUIATTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza TRAVANUT (favorevole), il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO e, per la Giunta, l'assessore CIRIANI (entrambi contrari).

L'emendamento di pagina 0.1.6, istitutivo dell'articolo 12 ter, posto in votazione, non viene approvato.

 

è stato presentato il seguente emendamento:

PUIATTI, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 0.1.7)

Dopo l'articolo 12 ter, aggiungere il seguente:

<<Articolo 12 quater

(Validità del voto)

1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.>>.

 

Il consigliere PUIATTI illustra l'emendamento di pagina 0.1.7.

 

(Presidenza del Vicepresidente Bortuzzo)

 

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza TRAVANUT (favorevole), il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO e, per la Giunta, l'assessore CIRIANI (entrambi contrari).

L'emendamento di pagina 0.1.7, istitutivo dell'articolo 12 quater, posto in votazione, non viene approvato.

 

è stato presentato il seguente emendamento:

PUIATTI, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 0.1.8)

Dopo l'articolo 12 ter, aggiungere il seguente:

<<Art. 12 quater

(Validità del voto)

2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il 30% degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.>>.

 

Il PRESIDENTE rileva che l'emendamento di pagina 0.1.8 è di contenuto identico al seguente emendamento di pagina 0.2, originariamente collegato all'articolo 13, e quindi comunica che saranno esaminati congiuntamente:

TRAVANUT, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 0.2)

Al comma 1, sostituire la frase <<se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto>> con la frase <<se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto>>.

 

Il Relatore di minoranza TRAVANUT illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito prendono la parola i consiglieri TESINI, GOTTARDO, ALZETTA, MATTASSI e ZOPPOLATO.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista la situazione venutasi a creare in Aula, decide di sospendere brevemente la seduta.

 

La seduta viene sospesa alle ore 12.06.

 

La seduta riprende alle ore 12.14.

 

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dà subito la parola, per la continuazione del dibattito, al Relatore di minoranza PEGOLO e, successivamente, al consigliere ARIIS.

Nelle repliche, prendono la parola i Relatori di minoranza TRAVANUT e PUIATTI (il quale chiede, ai sensi dell'articolo 43, comma 11, del Regolamento, un congruo allungamento dei tempi d'intervento), il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO (il quale si dichiara contrario all'emendamento di pagina 0.1.8) e l'assessore CIRIANI (contrario all'emendamento di pagina 0.1.8).

Dopo una prima votazione annullata dal PRESIDENTE, su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari, gli emendamenti di pagina 0.1.8 e 0.2, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non vengono approvati (votazione n. 7: favorevoli 15, contrari 25, astenuti 3).

L'articolo 13, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Dopo gli interventi dei Relatori di minoranza PUIATTI e TRAVANUT, l'articolo 14, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato.

Dopo un intervento interlocutorio del consigliere TRAVANUT, al quale replica prontamente il PRESIDENTE, l'articolo 15, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 16, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

 

All'articolo 17 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo(pagina 0.3)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

<<1 bis. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi comuni devono rispettare i seguenti presupposti:

a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di comuni;

b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;

c) non possono essere istituiti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei comuni.

1 ter. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.>>.

 

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 0.4)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

<<2 bis. L'iniziativa di cui al comma 2 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 1 bis e 1 ter e deve contenere:

a) la denominazione del nuovo comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del comune;

b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;

c) le ragioni per l'istituzione del nuovo comune o per la modificazione delle circoscrizioni comunali, avuto riguardo agli interessi sociali, economici e culturali delle popolazioni interessate, oppure le ragioni per la modificazione della denominazione del comune;

d) nel caso di fusione di comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo comune derivante dalla fusione.

2 ter. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.

2 quater. L'iniziativa esercitata dagli altri soggetti indicati al comma 2 è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali ne verificano i requisiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.>>.

 

L'assessore CIRIANI illustra gli emendamenti di pagina 0.3 e 0.4.

Nel successivo dibattito, prendono la parola il consigliere ALZETTA ed il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO (il quale invita la Giunta a ritirare l'emendamento di pagina 0.4).

 

A questo punto, l'assessore CIRIANI, motivandone le ragioni, chiede alla Presidenza di sospendere brevemente i lavori d'Aula.

Il PRESIDENTE, pertanto, decide di sospendere la seduta.

 

La seduta viene sospesa alle ore 12.58.

 

La seduta riprende alle ore 13.17.

 

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, dà subito la parola al Relatore di maggioranza ZOPPOLATO, il quale ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento di pagina 0.4.

Il consigliere ALZETTA, ottenuta la parola, invita la Giunta a presentare un emendamento che preveda la "previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati".

L'assessore CIRIANI, dopo aver comunicato che gli Uffici stanno predisponendo nuovi emendamenti, propone di accantonare l'articolo 17 e di passare subito all'esame dell'articolo 18.

Poiché nessuno solleva obiezioni, così rimane stabilito.

All'articolo 18 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 0.5)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2 bis. Le modificazioni delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province devono rispettare i seguenti presupposti:

  1. ciascun territorio provinciale deve essere costituito da un territorio continuo;
  2. l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
  3. il territorio delle nuove province e il territorio delle altre province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve avere una superficie inferiore a 1.700 kmq;
  4. la popolazione delle nuove province e la popolazione delle altre province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve essere inferiore a 50.000 abitanti.>>.

 

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 1 (pagina 0.6)

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: "Le deliberazioni dei consigli comunali, nel rispetto dei presupposti indicati al comma 2 bis, devono contenere l'elenco dei comuni compresi nell'ambito della nuova provincia ovvero di cui si propone il passaggio da una ad un'altra provincia, la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione della nuova provincia ovvero nelle circoscrizioni provinciali interessate, la denominazione della nuova provincia di cui si propone l'istituzione e l'indicazione del comune capoluogo della nuova provincia".

 

ZOPPOLATO, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 1)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<4. Entro 90 giorni dalla presentazione del documento di intenti di cui al comma 2, l'iniziativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9/1997 è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni compresi nell'ambito territoriale indicato nel documento di intenti, che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta, sul documento medesimo. Il documento presentato dai Sindaci deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni appartenenti all'ambito territoriale definito, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione residente nell'ambito stesso. Tali deliberazioni sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro 15 giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità della iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tale verifica è effettuata entro 30 giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei Consigli comunali.>>.

 

PETRIS-MATTASSI-TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 1.1)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<4. Entro 90 giorni dalla presentazione del documento di intenti di cui al comma 2, l'iniziativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9/1997 è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni compresi nell'ambito territoriale indicato nel documento d'intenti che sono chiamati a deliberare favorevolmente, a maggioranza assoluta, sul documento medesimo. Il documento presentato dai Sindaci deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale definito e comunque la maggioranza della popolazione residente nell'ambito stesso. Tali deliberazioni sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità della iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, verifica che deve avvenire entro trenta giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei Consigli comunali.>>.

 

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 1.2)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le deliberazioni dei consigli comunali, nel rispetto dei presupposti indicati al comma 2 bis, devono contenere l'elenco dei comuni compresi nell'ambito della nuova provincia ovvero di cui si propone il passaggio da una ad un'altra provincia, la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione della nuova provincia ovvero nelle circoscrizioni provinciali interessate, la denominazione della nuova provincia di cui si propone l'istituzione e l'indicazione del comune capoluogo della nuova provincia".

 

ZOPPOLATO, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 2)

Al comma 5 sostituire le parole <<In caso di>> con le parole <<Entro 60 giorni dalla>>

 

PETRIS-MATTASSI-TRAVANUT

Emendamento sostitutivo (pagina 2.1)

Al comma 5 sostituire le parole iniziali <<In caso di>> con le parole: <<Entro 60 giorni dallaŠ.>>.

 

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 2.1.1)

Al comma 5, sostituire le parole "al comma 3" con le parole "ai commi 2 bis e 3".

 

PETRIS-MATTASSI-TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 2.2)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

<<7. Con la deliberazione di cui al comma 5 il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum per l'istituzione di nuove Province alla sola popolazione residente nell'ambito territoriale definito, qualora tale parte del territorio costituisca un'area eccentrica rispetto alla rimanente parte del territorio provinciale, abbia una distinta caratterizzazione ed un'incidenza poco rilevante per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo sulle rimanenti parti del territorio di cui si propone il distacco. La costituzione in Ente autonomo dell'ambito deve contribuire, inoltre, al riordino ed al riequilibrio delle circoscrizioni provinciali della Regione>>.

 

PETRIS-MATTASSI-TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 2.3)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

<<7 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5 il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum per la modifica delle circoscrizioni provinciali alla sola popolazione residente nell'ambito territoriale che richiede il distacco, sulla base delle valutazioni dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 7, ferma restando, in ogni caso, la partecipazione al referendum degli elettori della Provincia cui si chiede l'aggregazione.>>.

 

L'assessore CIRIANI illustra gli emendamenti di pagina 0.5, 0.6, 1.2 e 2.1.1.

Il consigliere PETRIS illustra gli emendamenti di pagina 1.1, 2.1, 2.2 e 2.3.

Il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO illustra gli emendamenti di pagina 1 e 2, invita la Giunta a ritirare l'emendamento di pagina 0.6 e si dichiara favorevole a quello di pagina 2.1.1.

Dopo gli interventi, nel successivo dibattito, del Relatore di minoranza PUIATTI e del consigliere POZZO, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza TRAVANUT e PUIATTI (il quale si dichiara contrario agli emendamenti di pagina 0.5 e 2.3, invitando i proponenti a ritirare quest'ultimo emendamento, e sottolinea che gli emendamenti di pagina 1 e 1.1 sono di identico contenuto), il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO (il quale, dopo essersi dichiarato favorevole agli emendamenti di pagina 0.5, 1, 1.1, 2, 2.1 e 2.1.1, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti di pagina 0.6, 2.2 e 2.3) e, per la Giunta, l'assessore CIRIANI (il quale, dopo aver ritirato l'emendamento di pagina 0.6, si associa all'invito, formulato dal Relatore di maggioranza Zoppolato, a ritirare gli emendamenti di pagina 2.2. e 2.3).

 

A questo punto, il Relatore di minoranza PUIATTI, ottenuta la parola, ricorda alla Presidenza che aveva precedentemente richiesto ulteriori chiarimenti in merito al testo dell'emendamento di pagina 0.5, senza aver ancora ottenuto alcuna risposta.

L'assessore CIRIANI, quindi, fornisce al Relatore di minoranza Puiatti le precisazioni richieste.

L'emendamento di pagina 0.5, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento di pagina 0.6 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento di pagina 1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che l'emendamento di pagina 1.1 risulta assorbito da quello di pagina 1, testé approvato, in quanto di identico contenuto, mentre decade l'emendamento di pagina 1.2.

Gli emendamenti di pagina 2 e 2.1, posti in votazione contestualmente in quanto di identico contenuto, vengono approvati.

L'emendamento di pagina 2.1.1, posto in votazione, viene approvato.

 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento di pagina 2.2, che viene approvato (votazione n. 16: favorevoli 16, contrari 15, astenuti 2).

A questo punto, si apre un articolato dibattito di carattere procedurale (fuori microfono) in merito alla regolarità della votazione testé effettuata, nel corso del quale intervengono ripetutamente il PRESIDENTE, il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO e l'assessore NARDUZZI (i quali sottolineano che alcuni Consiglieri hanno premuto il pulsante per votare ma il loro voto non è stato registrato, precisando di aver comunicato tempestivamente, nel corso della votazione, tale anomalia e sostenendo che, quindi, il Presidente non avrebbe dovuto chiudere la votazione) ed il Relatore di minoranza PUIATTI.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista la situazione venutasi a creare in Aula, decide di sospendere brevemente la seduta al fine di approfondire la questione sollevata.

 

La seduta viene sospesa alle ore 14.00.

La seduta riprende alle ore 14.04.

 

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, comunica che, effettuati gli opportuni accertamenti con gli Uffici e con gli addetti al sistema elettronico di voto, la votazione n. 16 risulta regolare, e, pertanto, l'emendamento di pagina 2.2, come precedentemente comunicato, deve ritenersi approvato.

A questo punto, il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, dichiara di dimettersi da Relatore di maggioranza e sottolinea che, a suo parere, la Presidenza non ha garantito il regolare svolgimento della votazione.

Il PRESIDENTE, quindi, preso atto delle dimissioni da Relatore di maggioranza del consigliere Zoppolato, comunica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, viene nominato Relatore di maggioranza il Presidente della Commissione competente, ovvero lo stesso consigliere Zoppolato.

Il consigliere ARIIS, ottenuta la parola, chiede alla Presidenza di verificare ulteriormente la regolarità della votazione dell'emendamento di pagina 2.2.

Il PRESIDENTE assicura al consigliere Ariis il proprio interessamento in proposito e dà la parola al consigliere ZOPPOLATO, il quale, nell'accettare la nomina a Relatore di maggioranza in qualità di Presidente della V Commissione, chiede che venga messo a verbale che, nel corso della votazione dell'emendamento di pagina 2.2, la Presidenza ha ignorato le ripetute rimostranze dei Consiglieri che riscontravano la mancata segnalazione del proprio voto.

L'assessore NARDUZZI precisa che, durante la precedente votazione, aveva alzato la mano per segnalare che il proprio voto, nonostante avesse premuto l'apposito tasto, non veniva registrato dal sistema elettronico, ma il Presidente non ha ritenuto di sospendere la votazione. Sottolinea, quindi, che gli è stato impedito di esercitare il proprio diritto di voto, e chiede, per il prosieguo dei lavori, di poter votare per alzata di mano.

L'assessore SANTAROSSA, dopo aver sottolineato la mancata registrazione del proprio voto, precisa che, nel momento in cui un Consigliere intende esercitare il diritto di voto, il Presidente deve consentirgli tale possibilità prima di chiudere la votazione.

Il consigliere GHERGHETTA, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, alla luce dei precedenti interventi, sottolinea che viene seriamente posta in discussione la validità di tutte le votazioni e invita la Presidenza ad effettuare, nel prosieguo dei lavori, solo votazioni per alzata di mano.

Il Relatore di minoranza PUIATTI, ottenuta la parola, chiede che vengano trascritte a verbale le precedenti dichiarazioni del Relatore di maggioranza Zoppolato, che, a suo parere, implicano un atto di palese sfiducia nei confronti del Presidente, e sottolinea criticamente che il consigliere Zoppolato si è dimesso da Relatore di maggioranza ma è successivamente subentrato a se stesso assumendo nuovamente l'incarico di Relatore di maggioranza in qualità di Presidente della V Commissione.

Il consigliere TESINI, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, propone, motivandone le ragioni, di convocare la Conferenza dei Capigruppo al termine della seduta in corso o prima della prossima seduta.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento di pagina 2.3, annullando la votazione stessa a causa del malfunzionamento del sistema elettronico di voto.

A questo punto, il PRESIDENTE invita il pubblico presente in Aula a ritirare i cartelloni esposti e chiede ai commessi di far sgombrare l'Aula.

L'emendamento di pagina 2.3, posto nuovamente in votazione, non viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che la Presidenza e gli Uffici, prima di passare alla votazione finale dell'articolo 18 nel testo emendato, dovranno verificare la compatibilità tra la mancata approvazione dell'emendamento di pagina 2.3 e la parte del testo del provvedimento già approvata.

 

Il PRESIDENTE, quindi, comunica che sono pervenute alla Presidenza la seguente petizione:

"Richiesta di togliere l'Azienda agricola "Volpares" di Palazzolo dall'elenco dei beni regionali destinati alla cartolarizzazione" (42)

(sottoscritta da 480 cittadini della regione),

che sarà assegnata alla competente Commissione;

 

la seguente interrogazione a risposta orale:

Visintin, Pozzo, De Gioia, Baritussio, Vio: "Crisi occupazionale nel settore dogane e spedizioni" (1209)

 

e la seguente interpellanza:

Bortuzzo, Violino: "Articolare l'Arpa su più distretti territoriali anche in Provincia di Pordenone" (890).

 

Il PRESIDENTE, infine, dopo aver ricordato che il Consiglio è convocato, per il giorno 14 novembre, alle ore 10, dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 387, del 12 novembre 2002, lo stesso si intende approvato.

 

La seduta termina alle ore 14.28.

 

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

 





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