La Corte chiude (ma non risolve) il c.d. "caso Englaro"
La Corte dichiara inammissibile il conflitto fra Parlamento e Magistratura originato dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. I civile n. 21748, resa in data 4-16 ottobre del 2007, concernente l'autorizzazione all'interruzione del trattamento vitale (alimentazione con sondino nasogastrico) per i malati in stato vegetativo permanente.
I giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 16 ottobre 2007 n. 21748 e del decreto della Corte di appello di Milano del 25 giugno 2008 - promossi con i ricorsi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - riguardavono, in particolare, le statuizioni relative alla richiesta di interruzione del trattamento vitale, che il legale rappresentante può e deve chiedere agendo "nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non "al posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche", nonché quelle relative alla effettiva interruzione del trattamento che può venire disposta soltanto: "a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona".
Invero tali provvedimenti, venendo a stabilire termini e condizioni affinché possa cessare il trattamento di alimentazione ed idratazione artificiale cui è sottoposto un paziente in stato vegetativo permanente, dunque avrebbero utilizzato la funzione giurisdizionale per modificare in realtà il sistema legislativo vigente, così invadendo l'area riservata al legislatore.
Non essendo dubbia la legittimazione attiva di ciascun ramo del Parlamento a difendere le attribuzioni costituzionali che gli spettino, né che spetti parimenti alla Corte di cassazione ed alla Corte di appello di Milano la legittimazione passiva al conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare in via definitiva, in relazione al procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui appartengono, la Corte ritiene tuttavia il conflitto oggettivamente inammissibile.
E'costante giurisprudenza che l'ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussista "solo quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti, diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale, che essa incontra nell'ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali (ordinanza n. 359 del 1999; nello stesso senso, tra le più recenti, sentenze n. 290, n. 222, n. 150, n. 2 del 2007)". La medesima giurisprudenza afferma, altresì, che "un conflitto di attribuzione nei confronti di un atto giurisdizionale non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato, giacché il conflitto di attribuzione "non può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici (ordinanza n. 359 del 1999; si veda altresì la sentenza n. 290 del 2007). In tal senso la Corte non rileva la sussistenza nella specie di indici atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati come "meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre e comunque il titolare".
In particolare poi entrambe le parti ricorrenti, pur escludendo di voler sindacare errores in iudicando, in realtà avanzano "molteplici critiche al modo in cui la Cassazione ha selezionato ed utilizzato il materiale normativo rilevante per la decisione o a come lo ha interpretato" e che, comunque, "la vicenda processuale che ha originato il presente giudizio non appare ancora esaurita e [...] d'altra parte, il Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti".